IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente la istituzione del giudice di pace e, in particolare, l'art. 2, comma 1; Sentiti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della citata legge n. 374/1991, il consiglio giudiziario presso la corte di appello di Reggio Calabria e i comuni interessati; Ritenuta la opportunita', in parziale difformita' del parere espresso dal consiglio giudiziario, di accorpare gli uffici del giudice di pace di Ardore, Bagnara Calabra e Cittanova agli uffici del giudice di pace, rispettivamente, di Bianco, Villa San Giovanni e Taurianova, tenuto conto della densita' demografica degli stessi, delle strutture viabili ivi esistenti, della orografia del territorio e del carico di lavoro che sara' devoluto a tali uffici; Decreta: Art. 1. Gli uffici del giudice di pace del distretto della corte di appello di Reggio Calabria hanno sede nei seguenti comuni: Locri, Bianco, Caulonia, Gioiosa Jonica, Siderno, Staiti, Stilo; Palmi, Cinquefrondi, Laureana di Borrello, Oppido Mamertina, Sinopoli, Taurianova; Reggio Calabria, Gallina, Melito di Porto Salvo, Villa San Giovanni.