IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente la istituzione
del giudice di pace e, in particolare, l'art. 2, comma 1;
  Sentiti, ai sensi dell'art. 2,  comma  3,  della  citata  legge  n.
374/1991,  il  consiglio  giudiziario  presso  la corte di appello di
Reggio Calabria e i comuni interessati;
  Ritenuta  la  opportunita',  in  parziale  difformita'  del  parere
espresso  dal  consiglio  giudiziario,  di  accorpare  gli uffici del
giudice di pace di Ardore, Bagnara Calabra e  Cittanova  agli  uffici
del giudice di pace, rispettivamente, di Bianco, Villa San Giovanni e
Taurianova,  tenuto  conto  della  densita' demografica degli stessi,
delle strutture viabili ivi esistenti, della orografia del territorio
e del carico di lavoro che sara' devoluto a tali uffici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli uffici del giudice di pace del distretto della corte di appello
di Reggio Calabria hanno sede nei seguenti comuni:
   Locri, Bianco, Caulonia, Gioiosa Jonica, Siderno, Staiti, Stilo;
   Palmi,  Cinquefrondi,  Laureana  di  Borrello,  Oppido  Mamertina,
Sinopoli, Taurianova;
   Reggio  Calabria,  Gallina,  Melito  di  Porto  Salvo,  Villa  San
Giovanni.